Addio greenwashing: in Italia scattano le regole UE contro le bugie ambientali
Il Dlgs 30/2026, entrato in vigore il 24 marzo, sarà operativo dal 27 settembre. Tutela i consumatori da pratiche commerciali ingannevoli
Stop alle etichette “eco” che mentono. È entrato in vigore il 24 marzo il decreto legislativo 30/2026 che recepisce la direttiva UE 2024/825 contro il greenwashing: da ora, chi dice “sostenibile”, “zero emissioni” o “naturale” deve dimostrarlo con dati veri, altrimenti saranno possibili multe fino a 200.000 euro. Il Dlgs diventerà operativo dal 27 settembre 2026, per consentire alle imprese di familiarizzare con le nuove norme.

In Italia il decreto arriva in un momento chiave. Il nostro Paese, già leader nel riciclo (oltre il 70% dei rifiuti urbani), si trova a dover passare dai proclami alla pratica: etichette obbligatorie sui prodotti, QR code per la tracciabilità e controlli più stretti su packaging. Proprio mentre l’Organizzazione Meteorologica Mondiale avvisa che il Pianeta è “fuori equilibrio”, l’Italia si arma di regole vere. Non più spot da spot: chi finge di salvare il mondo paga.

Una disciplina contro pratiche commerciali scorrette
Il decreto legislativo si inserisce nel quadro delle politiche europee a tutela del consumatore e promozione dei modelli di consumo sostenibili, incidendo sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette prevista dal Codice del consumo (Dlgs 206/2005). Fortemente colpita è la parte II di tale Codice, dedicata all’informazione dei consumatori, alle pratiche commerciali e alla pubblicità, dove si introducono nuove definizioni e si amplia il catalogo delle pratiche ingannevoli legate alle dichiarazioni ambientali.

Una prima innovazione riguarda l’introduzione, all’interno dell’articolo 18 del Codice del consumo, di nuove definizioni rilevanti per l’applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette. In particolare, si introducono le nozioni di asserzione ambientale, asserzione ambientale generica, etichetta di sostenibilità e sistema di certificazione che chiariscono il perimetro delle comunicazioni commerciali relative alle prestazioni ambientali dei prodotti, distinguendo tra informazioni verificabili e dichiarazioni generiche suscettibili di indurre in errore il consumatore.

Omissione o scarsa chiarezza sono attività illecite
Il decreto modifica anche gli articoli 21 e 22 del Codice del consumo, relativi alle azioni e alle omissioni ingannevoli ed è espressamente previsto che è pratica commerciale ingannevole la comunicazione di informazioni anche ambientali infondate e che inducono nel consumatore una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L’articolo 22 è integrato con la previsione che l’omissione o la scarsa chiarezza di informazioni sull’impatto ambientale di un prodotto può configurare una pratica commerciale scorretta se un’impresa, per informare il consumatore sulle caratteristiche ambientali, sociali o di circolarità, mette a confronto diversi prodotti ma non spiega come è stato fatto il confronto e se è aggiornato.

La revisione dell’articolo 23 del Codice del consumo amplia l’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, come esibire un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione, oppure formulare asserzioni ambientali generiche senza prove verificabili.

Il greenwashing non è solo frode, è un ritardo collettivo. Fermarlo significa accelerare la transizione: più eolico, solare e materiali circolari. Vogliamo immaginare un’Italia dove ogni prodotto racconta una storia vera: dal campo alla tavola, dal vento alla luce. Se smettiamo di mentire al clima, forse il clima smetterà di punirci. Non è utopia: è il prossimo passo e lo stiamo facendo ora.