Rendicontazione di sostenibilità, l’Europa stringe il perimetro e semplifica gli standard
Meno imprese obbligate, più tutele per i fornitori e standard ESRS rivisti in vigore dal 10 novembre. In Italia, intanto, è già operativa la stretta sul greenwashing
Il rendiconto di sostenibilità resta un obbligo per le grandi imprese europee, ma riguarderà molte meno aziende rispetto a quanto previsto dalla direttiva originaria. La direttiva (UE) 2026/470, adottata il 24 febbraio 2026, restringe il perimetro della rendicontazione alle imprese con oltre 450 milioni di euro di fatturato netto e più di 1.000 dipendenti in media. I due requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente. Le nuove soglie si applicano anche ai gruppi societari e agli emittenti quotati.
Chi esce e chi resta
Le piccole e medie imprese quotate escono definitivamente dal perimetro della CSRD: viene meno anche la facoltà, prevista per questa categoria, di rinviare di due anni l’obbligo di rendicontazione. Per le imprese extra-UE, la soglia di fatturato netto realizzato nell’Unione europea sale da 150 a 450 milioni di euro. Per le controllate e le succursali europee di imprese extra-UE serve inoltre un fatturato netto superiore a 200 milioni di euro.
Gli Stati membri possono inoltre esentare, per gli esercizi 2025 e 2026, le imprese della cosiddetta «prima ondata» che non rientrano più nel nuovo perimetro.
Il campo di applicazione non è comunque definitivo. La Commissione dovrà pubblicare entro il 30 aprile 2029 una relazione sull’attuazione della direttiva e, entro il 30 aprile 2031, una valutazione sull’eventuale estensione del suo ambito di applicazione. Già nella proposta del 2025 la Commissione stimava che circa l’80% delle imprese inizialmente interessate sarebbe uscito dal perimetro. Il testo definitivo ha ulteriormente ristretto il campo rispetto a quella proposta.
Meno richieste ai fornitori
Una delle novità più rilevanti riguarda la catena del valore. Le imprese con una media di non più di 1.000 dipendenti che fanno parte della filiera di un’azienda soggetta alla rendicontazione possono rifiutare le richieste di informazioni che vadano oltre quelle previste dallo standard volontario europeo. Le clausole contrattuali che impongono obblighi informativi superiori non sono vincolanti.
L’obiettivo è limitare l’effetto «a cascata» della CSRD sulle piccole imprese, evitando che gli obblighi di rendicontazione delle grandi aziende si traducano in richieste sproporzionate nei confronti dei fornitori. Lo standard volontario, che costituisce anche il limite massimo alle informazioni richiedibili lungo la catena del valore (value chain cap), è stato adottato con il regolamento delegato (UE) 2026/1560.
Nuovi ESRS: cosa cambia
Il 21 settembre 2026 è stato pubblicato il regolamento delegato (UE) 2026/1563, adottato il 3 luglio, che introduce la revisione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Il regolamento entra in vigore il 10 novembre 2026 e si applica agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027.
Gli standard rivisti riducono significativamente il numero di datapoint richiesti, danno maggiore priorità alle informazioni quantitative rispetto al testo descrittivo, distinguono più chiaramente tra elementi obbligatori e volontari e forniscono indicazioni più precise sull’applicazione del principio di materialità. La revisione interviene anche sulla struttura e sulla presentazione delle informazioni, con l’obiettivo di ridurre gli oneri di rendicontazione. La direttiva Omnibus ha inoltre eliminato la previsione dei futuri standard settoriali.
Il testo definitivo si discosta in diversi punti dal parere tecnico presentato dall’EFRAG, l’organismo europeo che ha elaborato le proposte di revisione. Tra gli aspetti interessati figurano la materialità, le emissioni di gas serra e i piani di transizione climatica.
Per l’esercizio finanziario 2026 le imprese soggette alla rendicontazione hanno tre possibilità: applicare gli ESRS precedenti nella versione aggiornata dal regolamento delegato (UE) 2025/1416; utilizzare gli stessi standard beneficiando di otto semplificazioni introdotte con la revisione, tra cui l’approccio top-down alla doppia materialità e i limiti per costi e sforzi eccessivi nella valutazione della catena del valore; oppure adottare anticipatamente i nuovi ESRS nella loro versione integrale.
Le imprese devono indicare chiaramente nel rendiconto quale versione degli standard hanno scelto di applicare.
Revisione e due diligence
Sul fronte dell’attestazione (assurance), la direttiva rinvia al 1° luglio 2027 il termine per l’adozione dei principi di revisione a livello europeo per l’attestazione della sostenibilità con livello di sicurezza limitato (limited assurance). Viene invece eliminato il mandato per l’adozione di principi di attestazione con livello di sicurezza ragionevole (reasonable assurance), evitando così un ulteriore incremento degli oneri per le imprese.
Cambia anche la direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità (CSDDD). Il nuovo perimetro riguarda le imprese europee con più di 5.000 dipendenti e oltre 1,5 miliardi di euro di fatturato netto mondiale. Per le imprese extra-UE il criterio è un fatturato netto superiore a 1,5 miliardi di euro realizzato nell’Unione europea. Le nuove disposizioni si applicheranno dal 26 luglio 2029, dopo il recepimento da parte degli Stati membri. Tra le modifiche più significative c’è l’abrogazione dell’obbligo di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici.
Italia: la stretta sul greenwashing
Mentre a Bruxelles si alleggerisce il bilancio di sostenibilità, sul fronte del marketing ambientale rivolto ai consumatori le regole si fanno più dure. Dal 27 settembre 2026 si applica in Italia il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo. Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2024/825 (“Empowering Consumers”) ed è in vigore dal 24 marzo. L’Italia non ha scritto una legge a sé: ha modificato il Codice del consumo, che fa capo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
Il cuore è l’elenco delle pratiche considerate “in ogni caso ingannevoli”, cioè vietate senza bisogno di dimostrare un danno concreto al consumatore. Rientrano in questo elenco: l’uso di un marchio di sostenibilità non basato su un sistema di certificazione o non istituito da autorità pubbliche; le asserzioni ambientali generiche, come “green” o “ecocompatibile”, se l’azienda non dimostra una prestazione ambientale di eccellenza riconosciuta; le asserzioni riferite al prodotto o all’impresa nel complesso quando riguardano un solo aspetto; l’affermazione che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni basandosi solo sulla compensazione; la presentazione come tratto distintivo di requisiti che la legge impone a tutti i prodotti della categoria.
Sono ingannevoli anche le promesse su prestazioni ambientali future prive di impegni chiari e verificabili. Servono un piano di attuazione dettagliato, obiettivi misurabili con scadenze e una verifica periodica da parte di un terzo indipendente. L’AGCM ha accolto con favore la riforma, ricordando però che molte di queste condotte erano già sanzionabili come pratiche commerciali scorrette. Ha però sottolineato una novità: sulle asserzioni generiche il decreto inverte di fatto l’onere della prova, che passa all’impresa. La vigilanza e le sanzioni restano quelle del Codice del consumo.